Informativa all'Utenza
Rilascio Certificati di Malattia Telematici (INPS)
Si informa la gentile utenza che, ai sensi della normativa vigente, il medico NON può rilasciare certificati di malattia senza aver preventivamente effettuato una visita medica di controllo.
Cosa dice la legge
- Obbligo di Visita La trasmissione telematica del certificato deve avvenire "all'atto della visita" (Circolare INPS n. 113 del 25/07/2013). Il medico che certifica il falso senza aver visitato il paziente incorre nel reato di Falso Ideologico (Art. 481 del Codice Penale).
- Decorrenza L'INPS riconosce la prestazione economica di malattia solo dalla data di rilascio del certificato. La legge non consente di coprire giorni precedenti alla visita (retrodatazione).
- Responsabilità Il certificato medico è un atto legale che attesta l'incapacità temporanea al lavoro constatata personalmente e direttamente dal medico.
Regole per il paziente
- Presentarsi il primo giorno Il paziente deve presentarsi in studio (o richiedere visita domiciliare, se non trasportabile) il primo giorno di malattia.
- Nessuna richiesta a distanza Non è possibile richiedere certificati telefonicamente, tramite email o messaggistica per giorni già trascorsi o senza valutazione clinica.
- Festivi e prefestivi In caso di malattia insorta nei giorni festivi o prefestivi, il paziente deve rivolgersi al servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica).
Riferimenti normativi:
D.Lgs 165/2001 (Art. 55-septies) · Circolare INPS n. 113/2013 · Codice di Deontologia Medica (Art. 24)
D.Lgs 165/2001 (Art. 55-septies) · Circolare INPS n. 113/2013 · Codice di Deontologia Medica (Art. 24)